LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022
Art. 8
Modifiche alla
legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo l’
articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“Articolo 29 bis
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il Monitoraggio del Piano Energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano Energetico Regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.