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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 23

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 27 dicembre 2022

Art. 8
1. Dopo l’ articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è aggiunto il seguente:
“Articolo 29 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il Monitoraggio del Piano Energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano Energetico Regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.”.

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