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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 24

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 388 del 27 dicembre 2022

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 Alta formazione post-universitaria
Art. 3 Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)
Art. 4 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 5 - Contributi ad associazioni di volontariato e circoli culturali e ricreativi
Art. 6 - Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
Art. 7 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 8 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 9 - Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
Art. 10 - Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
Art. 11 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 12 - Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
Art. 13 - Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
Art. 14 - Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
Art. 15 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
Art. 16 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 17 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 18 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 19 - Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura
Art. 20 - Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
Art. 21 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
Art. 22 - Interventi per l’innovazione del settore agricolo e agroalimentare
Art. 23 Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna
Art. 24 - Copertura finanziaria
Art. 25 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell’ articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei, nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono integrate, nell’ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 3
Celebrazioni per il bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823)
1. La regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene sul territorio regionale, anche in accordo con altri soggetti, il programma di iniziative celebrative del bicentenario della morte del pittore Felice Giani (1758-1823), prevedendo la concessione di contributi e la realizzazione di interventi diretti.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi e approva il piano delle iniziative celebrative da attuarsi mediante interventi diretti.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 90.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 4
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell’ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 5
Contributi ad associazioni di volontariato e circoli culturali e ricreativi
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l’anno 2023, a concedere contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che gestiscono circoli culturali e ricreativi presenti sul territorio regionale in difficoltà a causa del rincaro delle utenze per l’incremento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa di euro 700.000,00 nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 Cooperazione e associazionismo, Titolo 1 Spese correnti.
Art. 6
Contributi ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1. Al fine di incentivare lo sviluppo del settore turistico, economico e dello sport, la regione Emilia-Romagna promuove la Motor Valley, quale prodotto turistico trasversale individuato dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) e brand di rilievo internazionale, che valorizza la tradizione storica e culturale del territorio regionale legata al mondo dei motori, che mette in sinergia brand automobilistici e motociclistici, luoghi, grandi eventi sportivi e personaggi di fama mondiale, nonché costante ricerca e sperimentazione tecnologica e percorsi professionali e accademici di alto livello.
2. Al fine di potenziare il brand della Motor Valley, attraverso la realizzazione sul territorio regionale di grandi eventi sportivi in ambito motoristico, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere contributi a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia (ACI), a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One World Championship Limited per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rispettivamente degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, è disposta nell’ambito delle risorse afferenti alla Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un’autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Art. 7
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 6.400.000,00 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 5.100.000,00 per l’esercizio 2025.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 8
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2021 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 3.250.000,00 per l’esercizio 2025.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
1. La regione Emilia-Romagna prosegue con l’incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER), con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;
f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’ articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
j) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
k) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
l) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
3. Per i fini indicati al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;
b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
4. Non sono concessi contributi relativi all’autostrada viaggiante e ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, nonché le imprese aventi sede legale nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale contenente i termini, anche a cadenza annuale, e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande con particolare riferimento alla ZLS-ER, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.
7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 18, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
9. Sono ammissibili a contributo:
a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da venti treni all’anno, oppure trasportare almeno quindicimila tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni socio-economiche;
b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno diecimila tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni climatiche e socio-economiche;
c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
10. I contributi sono calcolati:
a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L'entità del contributo è stabilita in 0,011 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della regione Emilia-Romagna;
b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi, sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000,00 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
11. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 Sito esterno e 108 del trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
12. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
13. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
14. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria va da 150.000,00 euro fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili.
15. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.
16. I contributi concessi per i servizi ferroviari non sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come limite il 50 per cento dei costi ammissibili e del 30 per cento del costo totale del trasporto. Non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i centoventi chilometri o fuori dal territorio regionale.
17. I contributi concessi per servizi fluviali o fluviomarittimi sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.
18. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.
19. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.
20. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate e il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
21. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 20.
22. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10
Interventi per la messa in sicurezza dei ponti insistenti sulla viabilità comunale
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni e alle loro Unioni per la realizzazione di interventi di ripristino o consolidamento di ponti insistenti sulla rete viaria comunale, finalizzati alla loro messa in sicurezza, secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale che dovranno tenere conto dello stato di ammaloramento e dell’importanza del collegamento garantito dai ponti.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo sono disposte, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 5 Viabilità e Infrastrutture stradali, Titolo 2 Spese d’investimento, le seguenti autorizzazioni di spesa:esercizio 2023 euro 800.000,00;esercizio 2024 euro 2.600.000,00;esercizio 2025 euro 1.600.000,00.
Art. 11
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ art. 10 della legge regionale n. 20 del 2021 sono ridotte di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023 e integrate di euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d’investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 12
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ art. 12 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 13
Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2021 per misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School sono ridotte, nell’ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 300.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 14
Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), così come integrate dall’ articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti di euro 1.300.000,00 e Titolo 2 Spese d’investimento di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.
Art. 15
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 16
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall’ articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte di euro 100.000,00 nell’esercizio 2023 e integrate di euro 1.500.000,00 nell’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.
Art. 17
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2020, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Art. 18
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) e dalla legge regionale n. 20 del 2021, sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.
Art. 19
Adesione alla Fondazione Accademia Nazionale dell’Agricoltura
1. Per l’attuazione della legge regionale 2 luglio 2019, n. 10 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura) la regione Emilia-Romagna, a titolo di componente sostenitore, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Accademia Nazionale dell'Agricoltura, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, una quota di adesione pari a euro 50.000,00 nell'anno 2023.
Art. 20
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1. L’autorizzazione di spesa disposta dall’ articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2021 per l’attuazione dell’ articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), è ridotta, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese d’investimento, di euro 518.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 21
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un contributo nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 22
Interventi per l’innovazione del settore agricolo e agroalimentare
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) sono ridotte di euro 800.000,00 per l’esercizio 2023 e integrate di euro 250.000,00 per l’esercizio 2024 e di euro 750.000,00 per l’esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti.
Art. 23
Opere di bonifica strategiche per la regione Emilia-Romagna
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2022 sono integrate, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 24
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2023-2025 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 25
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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