Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 24 gennaio 2022

Art. 12
Fondi delle fattorie sociali sottratti all’attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all’ articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).
2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Espandi Indice