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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 24 gennaio 2022

Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell’Elenco degli operatori di fattoria sociale
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’Elenco previsto all’articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.
2. I Comuni e gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, nei limiti delle proprie competenze, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 del presente articolo, e quelli relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.
3. La Regione può comunicare agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, i dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

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