LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 1
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 10 del 24 gennaio 2022
Art. 15
Norma finanziaria
1.
Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3.
Per gli esercizi successivi al 2023 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).