LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 1
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 11
Disposizioni sanzionatorie
1.
I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 4 o senza aver presentato la necessaria SCIA sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2.
L’utilizzo del logo delle fattorie sociali da parte di un soggetto non iscritto nell’Elenco regionale delle fattorie sociali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.
3.
Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
4.
In caso di reiterate violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative della Giunta regionale, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.
5.
Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6.
L’introito dei proventi compete ai Comuni.