LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 1
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 3
Funzioni della Regione
1.
La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni d’informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale.
2.
La Regione favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola, e con le federazioni delle associazioni regionali delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale di cui al
decreto legislativo n. 117 del 2017
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