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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 6
Immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale
1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa.
3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell’azienda agricola da destinare all’attività di agricoltura sociale sono attuati nel rispetto della disciplina sulla tutela e l’uso del territorio.
5. La Giunta regionale disciplina i casi nei quali gli interventi edilizi di cui al comma 4 sono soggetti al Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), integrando l’atto di coordinamento tecnico previsto dalla medesima disposizione regionale.

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