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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 7
Segnalazioni di inizio attività
1. Coloro che, iscritti all’Elenco di cui all’articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che precede l’inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l’iscrizione al predetto Elenco.
2. Alla SCIA di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5.
3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento.

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