Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 8
Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande
1. La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I pasti somministrati, nell’esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge, dalle imprese agrituristiche iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’ articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

Espandi Indice