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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 9
Misure di sostegno
1. Le misure di sostegno della Regione, dirette e indirette, sono costituite da:
a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali;
b) azioni d’informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale;
c) incentivazione d’investimenti o d’interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali;
d) possibili criteri di priorità nelle gare d’appalto di mense scolastiche e ospedaliere per prodotti agroalimentari, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva);
e) agevolazioni previste dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
f) valorizzazione da parte dei Comuni dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
g) assegnazione in uso in via prioritaria di terreni agricoli trasferiti al patrimonio degli enti pubblici del territorio regionale in seguito a confisca o sequestro alla criminalità organizzata, in base alla normativa vigente.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

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