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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

TITOLO II
ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
Art. 4
Elenco regionale delle fattorie sociali e reti
1. Al fine di consentire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, è istituito, l’Elenco regionale delle fattorie sociali. L’Elenco è pubblicato sul portale dedicato della Regione.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Elenco di cui al comma 1 ed i successivi controlli nonché le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore con riferimento a specifiche professionalità in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo, l’imprenditore agricolo per ottenere l’iscrizione all’Elenco regionale deve essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento, da erogare ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
4. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1.
5. Le fattorie sociali accreditate ed i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.
Art. 5
Identificazione delle fattorie sociali
1. Le fattorie sociali iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 4 si avvalgono di loghi distintivi, predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale. Nel medesimo atto sono definiti i limiti e le modalità di utilizzo dei loghi.
Art. 6
Immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale
1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa.
3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell’azienda agricola da destinare all’attività di agricoltura sociale sono attuati nel rispetto della disciplina sulla tutela e l’uso del territorio.
5. La Giunta regionale disciplina i casi nei quali gli interventi edilizi di cui al comma 4 sono soggetti al Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), integrando l’atto di coordinamento tecnico previsto dalla medesima disposizione regionale.
Art. 7
Segnalazioni di inizio attività
1. Coloro che, iscritti all’Elenco di cui all’articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che precede l’inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l’iscrizione al predetto Elenco.
2. Alla SCIA di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5.
3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento.
Art. 8
Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande
1. La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I pasti somministrati, nell’esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge, dalle imprese agrituristiche iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’ articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
Art. 9
Misure di sostegno
1. Le misure di sostegno della Regione, dirette e indirette, sono costituite da:
a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali;
b) azioni d’informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale;
c) incentivazione d’investimenti o d’interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali;
d) possibili criteri di priorità nelle gare d’appalto di mense scolastiche e ospedaliere per prodotti agroalimentari, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva);
e) agevolazioni previste dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
f) valorizzazione da parte dei Comuni dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
g) assegnazione in uso in via prioritaria di terreni agricoli trasferiti al patrimonio degli enti pubblici del territorio regionale in seguito a confisca o sequestro alla criminalità organizzata, in base alla normativa vigente.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

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