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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE  24 gennaio 2022, n. 1

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Lista documenti:
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INDICE

Art. 1 - Finalità
Espandere area tit1 TITOLO I - DEFINIZIONI E FUNZIONI
Espandere area tit2 TITOLO II - ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
Espandere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 Sito esterno (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) ed in armonia con il proprio Statuto, promuove e sostiene l’agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali, favorendo altresì la multifunzionalità delle imprese agricole, anche nella direzione dello sviluppo di interventi educativi e di servizi sociali, socio-sanitari e d’inserimento socio-lavorativo di cui all’ articolo 2 della legge statale.
TITOLO I
DEFINIZIONI E FUNZIONI
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) “agricoltura sociale” : le attività previste all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile Sito esterno e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall’ articolo 2, comma 4, della citata legge Sito esterno statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’erogazione di servizi di cui all’articolo 1, mediante l’utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;
b) “fattorie sociali” : i soggetti di cui alla precedente lettera a), dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della presente legge.
2. Le attività indicate all' articolo 2, comma 3, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno ed esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell’ articolo 2135 del codice civile Sito esterno.
3. In relazione alla tipologia dei servizi svolti dalle fattorie sociali dovranno essere impiegate specifiche figure professionali anche esterne all’azienda aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa di settore.
4. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con gli enti pubblici e con gli enti del Terzo settore.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, la modulistica di supporto nonché il periodo di eventuale sospensione volontaria dell’attività, le attività esercitabili nelle fattorie sociali, con riferimento agli ambiti, di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 Sito esterno.
6. Le attività di cui alla presente legge possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in accordo con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 Sito esterno, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 Sito esterno (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), nonché con i soggetti di cui all’ articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. La Giunta regionale con l’atto di cui al comma 5 disciplina le modalità e i limiti di esercizio delle predette attività svolte in accordo tra i citati soggetti.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni d’informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale.
2. La Regione favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola, e con le federazioni delle associazioni regionali delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno.
TITOLO II
ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
Art. 4
Elenco regionale delle fattorie sociali e reti
1. Al fine di consentire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, è istituito, l’Elenco regionale delle fattorie sociali. L’Elenco è pubblicato sul portale dedicato della Regione.
2. La Giunta regionale, con apposito atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Elenco di cui al comma 1 ed i successivi controlli nonché le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore con riferimento a specifiche professionalità in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, didattico ed educativo, l’imprenditore agricolo per ottenere l’iscrizione all’Elenco regionale deve essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica dell'apprendimento, da erogare ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
4. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1.
5. Le fattorie sociali accreditate ed i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.
Art. 5
Identificazione delle fattorie sociali
1. Le fattorie sociali iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 4 si avvalgono di loghi distintivi, predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale. Nel medesimo atto sono definiti i limiti e le modalità di utilizzo dei loghi.
Art. 6
Immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale
1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.
2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa.
3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
4. Gli interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell’azienda agricola da destinare all’attività di agricoltura sociale sono attuati nel rispetto della disciplina sulla tutela e l’uso del territorio.
5. La Giunta regionale disciplina i casi nei quali gli interventi edilizi di cui al comma 4 sono soggetti al Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’ articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), integrando l’atto di coordinamento tecnico previsto dalla medesima disposizione regionale.
Art. 7
Segnalazioni di inizio attività
1. Coloro che, iscritti all’Elenco di cui all’articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che precede l’inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l’iscrizione al predetto Elenco.
2. Alla SCIA di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5.
3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento.
Art. 8
Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande
1. La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I pasti somministrati, nell’esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui alla presente legge, dalle imprese agrituristiche iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’ articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.
Art. 9
Misure di sostegno
1. Le misure di sostegno della Regione, dirette e indirette, sono costituite da:
a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali;
b) azioni d’informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale;
c) incentivazione d’investimenti o d’interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali;
d) possibili criteri di priorità nelle gare d’appalto di mense scolastiche e ospedaliere per prodotti agroalimentari, ferme restando le disposizioni di cui all’ articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva);
e) agevolazioni previste dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, di cui all’ articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
f) valorizzazione da parte dei Comuni dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche;
g) assegnazione in uso in via prioritaria di terreni agricoli trasferiti al patrimonio degli enti pubblici del territorio regionale in seguito a confisca o sequestro alla criminalità organizzata, in base alla normativa vigente.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Art. 10
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni.
Art. 11
Disposizioni sanzionatorie
1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’Elenco di cui all’articolo 4 o senza aver presentato la necessaria SCIA sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’utilizzo del logo delle fattorie sociali da parte di un soggetto non iscritto nell’Elenco regionale delle fattorie sociali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.
3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative della Giunta regionale, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.
5. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L’introito dei proventi compete ai Comuni.
Art. 12
Fondi delle fattorie sociali sottratti all’attività venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all’ articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).
2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.
Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell’Elenco degli operatori di fattoria sociale
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’Elenco previsto all’articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.
2. I Comuni e gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, nei limiti delle proprie competenze, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 del presente articolo, e quelli relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.
3. La Regione può comunicare agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 4, i dati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte all’Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno realizzate;
d) i contributi regionali erogati;
e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 15

(modificati comma 1 e 3 da art. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Norma finanziaria
1. Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge , quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l’esercizio 2023,la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi“Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per l’esercizio 2024 e gli esercizi successivi agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all’Elenco di cui all’ articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’Elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
2. Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.
3. Le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009, e dalle relative disposizioni attuative.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 141 del 2015 Sito esterno.

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