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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022

Titolo II
Disposizioni finali
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 3.600.000,00 per l’esercizio 2023 ed euro 1.100.000,00 per l’esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti” e per euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2023 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi –Titolo 2 Spese in conto capitale “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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