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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022

Art. 4
Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale
1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell’ articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l’esercizio 2024.
3. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

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