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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, ITTICO E DELLE BONIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 321 del 27 ottobre 2022

Art. 5
Opere di bonifica strategiche per la Regione
1. Per finanziare in tutto o in parte l’elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la Regione, sono concessi contributi ai Consorzi di Bonifica nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).
2. La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo di euro 200.000,00 per l’esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.
3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell’ambito del quadro economico complessivo delle opere.

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