LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 24
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 388 del 27 dicembre 2022
Art. 21
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1.
Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2023, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell’utilizzo di sementi certificate.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione.
3.
La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’
articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
5.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto, nell’ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un contributo nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio 2023.