LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 24
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 388 del 27 dicembre 2022
Art. 9
Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci
1.
La regione Emilia-Romagna prosegue con l’incentivazione di interventi nel settore del trasporto delle merci, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla Zona Logistica Semplificata (ZLS-ER), con le seguenti finalità:
a)
riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b)
incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
c)
ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
2.
Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a)
per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b)
per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c)
per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
d)
per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
e)
per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;
f)
per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’
articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
g)
per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
h)
per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
i)
per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
j)
per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
k)
per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
l)
per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
3.
Per i fini indicati al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a)
servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;
b)
servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
4.
Non sono concessi contributi relativi all’autostrada viaggiante e ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
5.
Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, nonché le imprese aventi sede legale nei Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) e/o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).
6.
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale contenente i termini, anche a cadenza annuale, e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande con particolare riferimento alla ZLS-ER, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi.
7.
La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 18, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
8.
L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
9.
Sono ammissibili a contributo:
a)
ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da venti treni all’anno, oppure trasportare almeno quindicimila tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni socio-economiche;
b)
ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno diecimila tonnellate all’anno salvo la possibilità di eventuale riduzione, con deliberazione di Giunta, in base alle condizioni climatiche e socio-economiche;
c)
ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
10.
I contributi sono calcolati:
a)
per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasportata o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L'entità del contributo è stabilita in 0,011 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della regione Emilia-Romagna;
b)
per i servizi fluviali o fluviomarittimi, sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna, ferma restando la possibilità di gestire i movimenti di mercato dei clienti ammettendo la modifica della tipologia di merce trasporta o la modifica dell’origine o della destinazione a parità di percorrenza nel territorio regionale, salvo il mantenimento obbligatorio dello scalo regionale da cui partono o arrivano. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000,00 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
11.
La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
12.
Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
13.
I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
14.
Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria va da 150.000,00 euro fino ad un massimo del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili.
15.
La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.
16.
I contributi concessi per i servizi ferroviari non sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, che hanno come limite il 50 per cento dei costi ammissibili e del 30 per cento del costo totale del trasporto. Non costituisce cumulo la presenza di altri contributi pubblici per i chilometri restanti del tragitto, eccedenti i centoventi chilometri o fuori dal territorio regionale.
17.
I contributi concessi per servizi fluviali o fluviomarittimi sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.
18.
La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.
19.
Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, Titolo 1 Spese correnti, di euro 200.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.
20.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a)
quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b)
la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate e il grado di copertura dell'intervento;
c)
eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
21.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 20.
22.
L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.