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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2022 , n. 25

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 389 del 27 dicembre 2022

Art. 7
Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all’indebitamento rispettivamente per euro 101.569.899,76 nel 2023, euro 66.661.516,21 nel 2024 ed euro 119.657.160,76 nel 2025, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare dagli articoli 40 Sito esterno e 62 del d.lgs. n. 118 del 2011 Sito esterno, dall’ articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Sito esterno (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’ articolo 81, sesto comma, della Costituzione Sito esterno) e dall’articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.
3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2023 - 2025.
4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.
6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2023 - 2025, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

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