LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 33
Disposizioni transitorie
1.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla
legge regionale n. 12 del 2005 e alla
legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti al
d.lgs. 117/2017 e alla presente legge.
2.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la
legge regionale n. 12 del 2005 e con la
legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’
art. 46 del d.lgs. 117/2017 .
3.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del terzo settore di cui all’
articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, all’Osservatorio regionale e all’Assemblea regionale del terzo settore, di cui agli
articoli 3 e
4 della legge regionale n. 20 del 2017 si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del Terzo settore, all’Osservatorio regionale del Terzo settore e all’Assemblea regionale del Terzo settore di cui agli articoli 10, 12 e 13 della presente legge.