LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
TITOLO III
Rapporti degli enti pubblici con gli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa
Art. 14
Principi comuni
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli da 15 a 24, nel rispetto dei seguenti principi comuni:
a)
i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
b)
i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. 117/2017 , dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla
legge n. 241 del 1990 , nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l’eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell’iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;
c)
le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo settore;
d)
al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell’impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall’
articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;
e)
le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l’approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
f)
le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.
2.
Le attività indicate dall’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell’ambito dell’amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l’Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l’attività sia svolta senza scopo di lucro.
3.
Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all’interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione “Amministrazione condivisa”.
4.
In coerenza con gli elementi costitutivi dell’amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono istituire “Punti di contatto per l’Amministrazione condivisa” all’interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo, avvalendosi anche dei CSV e delle reti associative presenti sul territorio regionale.
5.
Ai fini dell’attuazione della presente legge la Regione:
a)
supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l’emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b)
promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l’analisi dei risultati anche ex-post, da condividere successivamente nell’ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II.
6.
La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal
d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
7.
La Regione favorisce l’accesso dei volontari degli Enti del Terzo settore alla formazione programmata, erogata da organismi di formazione professionale di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Art. 15
Co-programmazione
1.
La co-programmazione, ai sensi dell’
articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017 , è l’istruttoria condivisa fra gli Enti del Terzo settore e l’amministrazione pubblica procedente, titolare dell’attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all’individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario titolo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi edegli interventi, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili nei diversi ambitidi intervento delle amministrazioni nei rapporti con il terzo settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell’amministrazione pubblica.
2.
Le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina di settore, tengono conto dell’attività di co-programmazione svolta ai fini dell’elaborazione o dell’aggiornamento, nonché dell’integrazione, dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.
3.
La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.
4.
La co-programmazione può svolgersi anche mediante l’utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall’amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.
Art. 16
Principi in tema di procedimento di co-programmazione
1.
I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b)
coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;
c)
rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione procedente, degli esiti dell’attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;
d)
considerazione degli esiti della valutazione di impatto sociale, relativi alle attività di interesse generale poste in essere, nei casi in cui sia previsto dalla disciplina statale di settore, nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell’attivazione e dell’aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.
Art. 17
Co-progettazione
1.
La co-progettazione, in applicazione dell’
articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 , è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 15 e 16, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell’interesse generale.
2.
La co-progettazione può ad avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’
articolo 5 d.lgs. 117/2017 , e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.
3.
Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l’organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo settore, con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.
4.
L’attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo settore e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto.
Art. 18
Principi in tema di procedimento di co-progettazione
1.
I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall’
articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b)
coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
c)
rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’
articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 .
Art. 19
Co-progettazione mediante accreditamento
1.
Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell’
articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 , all’accreditamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.
2.
I procedimenti di co-progettazione nella forma dell’accreditamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall’articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:
a)
autonomia organizzativa e regolamentare dell’amministrazione procedente;
b)
pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;
c)
coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
d)
rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall’
articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 ;
e)
disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell’accreditamento.
Art. 20
Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato
1.
Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), che si avvalgono entrambe in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi degli
articoli 56 e
57 del d.lgs. 117/2017 , mediante procedimenti conformi ai principi dell’articolo 14 e tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.
2.
Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per “maggior favore rispetto al mercato” , ai fini della presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall’attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post e ai sensi della disciplina statale di settore, conformemente a quanto stabilito dall’
articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 , con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo settore per la valutazione e misurazione dell’impatto sociale.
Art. 21
Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Il
comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è abrogato.
3.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
“2 bis.
La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento.”.
Art. 22
(modificato comma 1 da art. 32 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Uso di beni immobili e mobili
1.
La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’
articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017 , ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali.
Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.
2.
La Regione e gli altri enti di cui all’articolo 5, comma 1, possono realizzare, in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni, finanziabili anche ai sensi della
legge regionale n. 15 del 2018.
3.
Oltre a quanto previsto dall’
articolo 71 del d.lgs. 117/2017 , ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato, le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall’utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall’uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi generati.
4.
La Giunta regionale e gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l’attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell’attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.
Art. 23
Concessione di beni culturali immobili pubblici non statali
1.
I beni culturali immobili di proprietà dei soggetti appartenenti al "Sistema delle amministrazioni regionali" di cui all’
articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna), possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore, che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere d), f), i), k), o z), del
d.lgs. 117/2017 , con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l’attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017.
2.
Per le finalità di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un elenco dei beni culturali immobili, reso pubblico anche in forma telematica, per l’uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
3.
Nell’ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:
a)
descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
b)
indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal
d.lgs. 42/2004 ;
c)
quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l’eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l’eventuale contributo richiesto all’amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
d)
proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell’eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1;
e)
eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell’impatto sociale, ai sensi dell’
articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016 ;
f)
dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 1.
Art. 24
Contributi
1.
La Regione sostiene le ODV e le APS di cui agli
articoli 32 e
35 del d.lgs. 117/2017 , con sede legale in Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017 .
2.
Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:
a)
all’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’
articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017 , per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l’Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
b)
agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore per il sostegno delle attività di cui all’articolo 7, comma 5;
c)
alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’articolo 9 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, di cui all’articolo 9, comma 2, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
d)
ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all’articolo 8, comma 3.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell’
articolo 12 della legge n. 241 del 1990 .
4.
La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l’accesso al credito o per l’abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.
Art. 25
Attuazione dell’
articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017
1.
La regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo) del
d.lgs. n. 117 del 2017 , nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli
articoli 5 e
6 del d.lgs. 117/2017 , favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.
2.
Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell’ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la disciplina in materia di “Art-bonus” e di “Social-bonus”.
3.
Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l’utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.
4.
Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l’insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell’impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.
Art. 26
Fondo regionale per l’innovazione sociale
1.
Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 25, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:
a)
favorire la convivenza e l’integrazione sociale;
b)
contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
c)
conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
d)
favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.
2.
I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo settore e gli enti locali, singoli e associati.
3.
Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo settore.
4.
La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
5.
Decorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017 .
Art. 27
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
1.
In attuazione dell’
articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017 , gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo settore di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.
2.
Sulle richieste, gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all’
articolo 70, comma 1, del d.lgs. 117/2017 , tenendo conto dell’esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.
3.
Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo settore e ne deve essere documentata la connessione con l’attività di interesse generale svolta.
Art. 28
Disposizioni in materia urbanistica e edilizia
1.
La sede legale degli Enti del Terzo settore e i locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’
articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). L'insediamento degli Enti del Terzo settore è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti, né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all’interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, e dei locali e spazi all’aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all’
articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.
3.
Per realizzare le finalità di cui all’
articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi ed edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali e gli spazi all’aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.
4.
Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2017.
5.
Allo scopo di favorire l’integrazione delle politiche di promozione sociale, nel PUG, il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio comunale nell’ambito delle forme di consultazione e partecipazione dei cittadini di cui all’
articolo 45, comma 8, della legge regionale n. 24 del 2017, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell’assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.
Art. 29
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il terzo settore, nel promuovere l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta, avvalendosi anche dell’attività svolta nell’ambito delle funzioni di Osservatorio regionale ai sensi dell’articolo 12, presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
evoluzione, diffusione e caratteristiche del terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d’intervento;
b)
interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all’istituzione e all’operatività degli organismi previsti dal Titolo II della legge ;
c)
attività svolte dai CSV e dalle reti associative di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9;
d)
interventi attuati per realizzare un’amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
e)
tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 24; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l’innovazione sociale previsto dall’articolo 26, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all’individuazione di criteri di misurabilità dell’impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
f)
opinioni prevalenti sull’attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
g)
eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e delle Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.