LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 30
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse autorizzate con riferimento alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) e alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della
l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) nell’ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché dalle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3.
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 31
Modifiche alla
legge regionale n. 37 del 1994
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente:
“ 3 bis.Possono accedere ai contributi regionali altresì gli Enti di natura associativa che presentano progetti in ambito culturale ai sensi del comma 1, lettera b), iscritti nella sezione “ Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 )”.
Art. 32
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti leggi:
a)
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo” );
b)
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ” );
c)
legge regionale 19 ottobre 2017, n. 20 (Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale).
2.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
c)
articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale).
Art. 33
Disposizioni transitorie
1.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla
legge regionale n. 12 del 2005 e alla
legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti al
d.lgs. 117/2017 e alla presente legge.
2.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la
legge regionale n. 12 del 2005 e con la
legge regionale n. 34 del 2002 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’
art. 46 del d.lgs. 117/2017 .
3.
I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla Conferenza regionale del terzo settore di cui all’
articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, all’Osservatorio regionale e all’Assemblea regionale del terzo settore, di cui agli
articoli 3 e
4 della legge regionale n. 20 del 2017 si intendono riferiti rispettivamente al Consiglio regionale del Terzo settore, all’Osservatorio regionale del Terzo settore e all’Assemblea regionale del Terzo settore di cui agli articoli 10, 12 e 13 della presente legge.