LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 2
Finalità
1.
La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore, nonché dei soggetti di cui all’articolo 6, operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a)
valorizzare e disciplinare nell’ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo II;
b)
promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, la cultura del volontariato e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
c)
promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
d)
sostenere i soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, ai fini della valutazione in merito all’acquisizione della qualifica di Enti del Terzo settore di cui all’
articolo 4 del d.lgs. 117/2017 ;
e)
promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'
articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
f)
favorire l’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell’innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all’interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia ad impatto sociale;
g)
favorire l’approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la
legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
h)
contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal Titolo III;
i)
favorire e incentivare l’impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie, vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;
j)
favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
k)
promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell’attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo settore un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della
legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
l)
promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione in applicazione della
l.r. 6/2014 e della
legge regionale 1 agosto 2019, n. 15 (Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere);
m)
promuovere in applicazione della
legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) le attività di cooperazione internazionale;
n)
promuovere, come indicato all’
art. 5, comma 1, lettera l) del d.lgs. 117/2017 , le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al supporto al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l’inclusione e il coinvolgimento nella vita di comunità, in applicazione della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la natalità;
o)
promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;
p)
promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l’utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l’attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;
q)
promuovere il confronto sul tema del lavoro nell’ambito delle attività del terzo settore per distinguere i ruoli fra lavoro dipendente o volontario, rilevando anche la presenza di attività da riconoscere come tali, nonché la valorizzazione del volontariato, anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;
r)
promuovere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall’Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;
s)
promuovere l’attuazione di quanto previsto dall’
articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117 del 2017 .