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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 9

(modificati commi 1 e 2 e abrogati lett. d) comma 2 e comma 3 da art. 31 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Reti associative
1. La Regione promuoveil ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017 Sito esterno, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) abrogata
e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017 Sito esterno, e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3. abrogato

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