LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 1
(modificato comma 8 da art. 27 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Principi
1.
La regione Emilia-Romagna, in attuazione degli
articoli 7 e
9 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l’autonoma iniziativa delle persone in forma singola o associata per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socioeconomico, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.
2.
La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.
3.
La Regione riconosce l’autonomia e la funzione di autogoverno degli Enti del Terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell’ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell’
articolo 4 del d.lgs. 117/2017 , e ne valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale.
4.
La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell’impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all’interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.
5.
La Regione riconosce l’apporto positivo degli Enti del Terzo settore nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell’amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall’
articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.
6.
La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore.
7.
Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’
articolo 5 del d.lgs. 117/2017 , sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.
8.
La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali,
... anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’
articolo 4 d.lgs. 117/2017 , nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, anche in applicazione della disciplina vigente in materia di partecipazione, di cui alla
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.
9.
La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e della normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.
10.
La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività poste in essere dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell’esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta regionale.