LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 21
Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell’
articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
Il
comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della
legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è abrogato.
3.
Dopo il
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
“2 bis.
La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 117 del 2017 e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento.”.