Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3

NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:  L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 21
Comodato di beni immobili e mobili. Modifica dell’ articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000
1.
2. Il comma 4 bis dell’articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
“4 bis. I beni concessi ai sensi del comma 3 non possono essere oggetto di sublocazione.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente agli Enti del Terzo settore di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell’ articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno), ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno e della legislazione regionale in materia di promozione e sostegno del terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di subaffidamento.”.

Espandi Indice