LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 31
Modifiche alla
legge regionale n. 37 del 1994
1.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente:
“ 3 bis.Possono accedere ai contributi regionali altresì gli Enti di natura associativa che presentano progetti in ambito culturale ai sensi del comma 1, lettera b), iscritti nella sezione “ Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 )”.