LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 6
(modificato comma 1 da art. 29 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di terzo settore
1.
I comuni, nell’ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e
..., anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo settore ai sensi dell’
articolo 4 del d.lgs. 117/2017 , nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità all’
articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2.
I comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:
a)
garantire l’effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche, promuovendo modalità operative condivise;
b)
incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
c)
promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
d)
sostenere l'impegno e l’auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
e)
promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo settore, ai sensi dell’
articolo 4 del d.lgs. 117/2017 .
3.
La Giunta regionale cura la raccolta e l’aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all’articolo 10.