LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 9
(modificati commi 1 e 2 e abrogati lett. d) comma 2 e comma 3 da art. 31 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Reti associative
1.
La Regione
promuoveil ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’
articolo 41 del d.lgs. 117/2017 , in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2.
La Regione in particolare
promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a)
coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b)
condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c)
attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d)
abrogata
e)
attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al
d.lgs. 117/2017 , e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3.
abrogato