LEGGE REGIONALE 26 giugno 2023, n. 6
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 23 giugno 2023
INDICE
Art. 1 - Modifica al titolo della
legge regionale n. 13 del 2004
Art. 2 - Sostituzione dell’
articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 3 - Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 4 - Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 5 - Clausola valutativa
Art. 6 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica al titolo della
legge regionale n. 13 del 2004
1.
Nel titolo della
legge regionale 18 giugno 2004, n. 13
(Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole:
“alla Fondazione Italia-Cina”
sono sostituite dalle seguenti:
“a Italy China Council Foundation ICCF ETS”.
Art. 2
Sostituzione dell’
articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
1.
L’
articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Autorizzazione
1.
Ai sensi dell'
articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.
2.
Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.”.
Art. 3
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 4
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole:
“dall’articolo 8 dello”
sono sostituite dalla seguente:
“dallo”.
2.
Al
comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole:
“dall’articolo 8 dello”
sono sostituite dalla seguente:
“dallo”.
Art. 5
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull’attività svolta.
Art. 6
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.