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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 giugno 2023, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 del 23 giugno 2023

INDICE

Art. 1 - Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 2 - Sostituzione dell’ articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 3 - Modifica all’ articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 4 - Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
Art. 5 - Clausola valutativa
Art. 6 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
1.
Nel titolo della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole:
“alla Fondazione Italia-Cina”
sono sostituite dalle seguenti:  
“a Italy China Council Foundation ICCF ETS”.
Art. 2
1. L’ articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Autorizzazione
1. Ai sensi dell' articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.
2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.”.
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:
“1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.”.
Art. 4
1.
Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole:
“dall’articolo 8 dello”
sono sostituite dalla seguente:
“dallo”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole:  
“dall’articolo 8 dello”
sono sostituite dalla seguente:  
“dallo”.
Art. 5
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull’attività svolta.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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