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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni di adeguamento normativo
Espandere area cap3 Capo III - Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008
Espandere area cap4 Capo IV - Adeguamenti normativi in materia di trasporti
Chiudere area cap5 Capo V - Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria
Art. 23 - Modifica all' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004
Art. 24 - Modifica all’ articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018
Art. 25 - Modifiche all’ articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018
Art. 26 - Modifica dell’ articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018
Espandere area cap6 Capo VI - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023
Espandere area cap7 Capo VII - Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18(Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni  "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2. Con la presente legge sono altresì specificamente dettate disposizioni di adeguamento normativo della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16(Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13e 25 dello Statuto regionale), nonché adeguamenti normativi in materia di trasporti e sanità.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17(Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste - ARF), dopo le parole
“sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)”
sono inserite le seguenti:  
“e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l' art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”.
Art. 4
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15(Semplificazione della disciplina edilizia), è inserita la seguente:  
“c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”.
Art. 5
Modifica all’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013
1. Il punto a) della lettera f) dell’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013è sostituito dal seguente:
“a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno;”.
Art. 6
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14(Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’ art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;
b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59e 60 della legge regionale n. 24 del 2017i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.
Art. 7
1.
La lettera g bis) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5(Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogata.
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 3”
sono sostituite dalle seguenti:  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 3”
sono sostituite dalle seguenti:  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
Art. 10
1.
Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 18(Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è soppresso.
Art. 11
1. 
Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1(Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) sono aggiunte le parole:  
“o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale”.
Art. 12
1.
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4(Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti) è abrogato.
Art. 13
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2(Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ), dopo la parola  
“spiritualità”
sono inserite le seguenti:  
“o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 2sono aggiunte le parole:
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico”.
3.
Alla lettera b) del comma 2 Sito esternole parole:  
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”
sono soppresse.
Capo III
Art. 14
1. La rubrica dell’ articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008è sostituita dalla seguente:
“Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.”.
Art. 15
1. L’ articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Sessione europea
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell' articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.
2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’ art. 38 del Regolamento Sito esternointerno dell’Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.
4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.
Art. 16
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Svolgimento della sessione europea
1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’ art. 38 del Regolamento Sito esternointerno dell’Assemblea legislativa.
2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’ art. 30 del Regolamento Sito esternointerno dell’Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.
4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’ art. 38, comma 1, del Regolamento Sito esternointerno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’ art. 38, comma 2, del Regolamento Sito esternointerno.
5. Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.
6. La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).”.
Capo IV
Adeguamenti normativi in materia di trasporti
Art. 17
1.
Alla fine del comma 4 bis dell’articolo 34 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30(Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono aggiunte le parole:  
“nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale”.
Art. 18
1. L’ articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 233
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b) Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio del nulla osta.
4. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui all’ articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
5. Salvo il caso di cui al comma 4, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esternoentro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.”.
Art. 19
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole  
“all'articolo 5, comma 4, della”
sono sostituite dalla seguente:
 “alla”.
Art. 20
1.
Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole  
“all'articolo 5, comma 4, della”
sono sostituite dalla seguente:  
“alla”.
Art. 21
1.
Alla lettera l) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10(Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo la parola  
“bicicletta”
sono inserite le seguenti:  
“e cargo bike, anche a pedalata assistita”.
Art. 22
1.
Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017è aggiunto il seguente periodo:  
“Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale.”.
Capo V
Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria
Art. 23 (1)
1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29(Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’articolo 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003 Sito esterno. La Commissione di cui all’ art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esternoè composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico.”.
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9(Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all' articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 Sito esterno(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 Sito esterno;”.
Art. 25
1. La rubrica dell’ articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018è sostituita dalla seguente:
“Piano integrato di attività ed organizzazione”.
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018è sostituito dal seguente:
“1. Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dall’ articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 Sito esternoconvertito dalla legge n. 113 del 2021 Sito esterno.”.
Art. 26
1.
Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018, le parole  
“nel Piano della performance”
sono sostituite dalle seguenti:  
“nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione”.
Capo VI
Art. 27
1.
Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3(Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse;
b)
le parole  
“decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”
sono sostituite dalle seguenti:  
“decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.
Art. 30
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole
“riconosce e promuove”
sono inserite le seguenti:
“, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.
2.
Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole  
“Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti”
sono inserite le seguenti:  
“, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti”.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove” ;
b)
la lettera d) è abrogata.
Art. 32
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, sono aggiunte le seguenti parole:  
“Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.”.
Capo VII
Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti
Art. 33
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) , dopo le parole
“quarantacinque per cento”
, sono aggiunte le seguenti:
“, maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri”; 
b)
alla lettera b) , la parola
“trenta”
è sostituita dalla seguente:
“quarantacinque”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
1.
Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25(Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15(Nuova disciplina del Difensore civico)), la parola  
“60”
è sostituita dalla seguente:  
“45”.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
1.
Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18(Istituzione, ai sensi dell' art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), è aggiunto il seguente periodo:
“L’estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012, è aggiunto il seguente:
“3 bis. Si procede all’estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all’ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall’elenco:
a) se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell’Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti;
b) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall’Assemblea legislativa.”.
Art. 36
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2012sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola  
“30” 
è sostituita dalla seguente: 
“45” ;
b) la parola  “50” è sostituita dalla seguente:  “20”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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