Capo I
Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18(Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
2.
Con la presente legge sono altresì specificamente dettate disposizioni di adeguamento normativo della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16(Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli
articoli 12,
13e
25 dello Statuto regionale), nonché adeguamenti normativi in materia di trasporti e sanità.
Art. 2
Abrogazioni
1.
Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.
2.
Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3.
In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17(Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste - ARF), dopo le parole
“sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)”
sono inserite le seguenti:
“e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l' art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”.
Art. 4
1.
Dopo la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15(Semplificazione della disciplina edilizia), è inserita la seguente:
“c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”.
Art. 5
Art. 6
1.
Il
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14(Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“2.
Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
c)
l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
1.
Al
comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2(Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ), dopo la parola
“spiritualità”
sono inserite le seguenti:
“o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.
2.
Alla fine della
lettera a) del comma 2sono aggiunte le parole:
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico”.
3.
Alla
lettera b) del comma 2 
le parole:
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”
sono soppresse.
Capo III
Art. 14
2.
Il
comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008è sostituito dal seguente:
“1.
La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.”.
Art. 15
1.
L’
articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Sessione europea
1.
Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'
articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 
.
2.
La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’
art. 38 del Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa.
3.
L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.
4.
L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.
Art. 16
1.
Dopo l’
articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Svolgimento della sessione europea
1.
Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’
art. 38 del Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa.
2.
La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’
art. 30 del Regolamento 
interno dell’Assemblea legislativa.
3.
Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.
5.
Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.
6.
La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).”.
Capo IV
Adeguamenti normativi in materia di trasporti
Art. 17
Art. 18
1.
L’
articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 233
Competizioni su strada
a)
Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b)
Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.
2.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3.
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio del nulla osta.
4.
Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui all’
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 
.
6.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992 
.”.
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
1.
Alla fine del
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017è aggiunto il seguente periodo:
“Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale.”.
Capo V
Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria
Art. 24
1.
Al
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9(Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della
legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del
regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'
articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 
;”.
Art. 25
Art. 26
Capo VI
Art. 27
Art. 28
1.
Al
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.
Art. 29
a)
le parole:
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse;
b)
le parole
“decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”
sono sostituite dalle seguenti:
“decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.
Art. 30
Art. 31
a)
la parola
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:
“promuove” ;
b)
la lettera d) è abrogata.
Art. 32
1.
Alla fine del
comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, sono aggiunte le seguenti parole:
“Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.”.
Capo VII
Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti
Art. 33
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001
a)
alla lettera a) , dopo le parole
“quarantacinque per cento”
, sono aggiunte le seguenti:
“, maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri”;
b)
alla lettera b) , la parola
“trenta”
è sostituita dalla seguente:
“quarantacinque”.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
2.
La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 35
1.
Alla fine del
comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18(Istituzione, ai sensi dell'
art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 
- del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), è aggiunto il seguente periodo:
“L’estrazione si svolge nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 bis.”.
2.
Dopo il
comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2012, è aggiunto il seguente:
“3 bis.
Si procede all’estrazione di tre nominativi nel caso di costituzione di un nuovo collegio. Si procede all’ulteriore estrazione di uno o più nominativi dall’elenco:
a)
se uno o più degli estratti, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, da compiersi prima della nomina da parte dell’Assemblea legislativa, non risultasse in possesso dei requisiti prescritti;
b)
in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti già nominati dall’Assemblea legislativa.”.
Art. 36
a)
la parola
“30”
è sostituita dalla seguente:
“45” ;
b)
la parola “50” è sostituita dalla seguente: “20”.