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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Art. 3
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17(Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste - ARF), dopo le parole
“sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)”
sono inserite le seguenti:  
“e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l' art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”.
Art. 4
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15(Semplificazione della disciplina edilizia), è inserita la seguente:  
“c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”.
Art. 5
Modifica all’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013
1. Il punto a) della lettera f) dell’Allegato alla legge regionale n. 15 del 2013è sostituito dal seguente:
“a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno;”.
Art. 6
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14(Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’ art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;
b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59e 60 della legge regionale n. 24 del 2017i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;
c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.
Art. 7
1.
La lettera g bis) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5(Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogata.
Art. 8
1.
Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 3”
sono sostituite dalle seguenti:  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 3”
sono sostituite dalle seguenti:  
“ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
Art. 10
1.
Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 18(Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è soppresso.
Art. 11
1. 
Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1(Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) sono aggiunte le parole:  
“o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale”.
Art. 12
1.
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4(Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti) è abrogato.
Art. 13
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2(Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ), dopo la parola  
“spiritualità”
sono inserite le seguenti:  
“o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 2sono aggiunte le parole:
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico”.
3.
Alla lettera b) del comma 2 Sito esternole parole:  
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”
sono soppresse.

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