LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Capo IV
Adeguamenti normativi in materia di trasporti
Art. 17
Modifica dell’
articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Alla fine del
comma 4 bis dell’articolo 34 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30(Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono aggiunte le parole:
“nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale”.
Art. 18
Sostituzione dell’
articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999
1.
L’
articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3(Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:
“Art. 233
Competizioni su strada
1.
Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'
articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a)
Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b)
Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.
2.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3.
Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio del nulla osta.
4.
Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui all’
articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
5.
Salvo il caso di cui al comma 4, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992 .”.
Art. 19
Modifica all’
articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole
“all'articolo 5, comma 4, della”
sono sostituite dalla seguente:
“alla”.
Art. 20
Modifica all’
articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Al
comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole
“all'articolo 5, comma 4, della”
sono sostituite dalla seguente:
“alla”.
Art. 21
Modifica all’
articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017
1.
Alla
lettera l) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10(Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo la parola
“bicicletta”
sono inserite le seguenti:
“e cargo bike, anche a pedalata assistita”.
Art. 22
Modifica all’
articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017
1.
Alla fine del
comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017è aggiunto il seguente periodo:
“Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento statali, a seguito di appositi bandi regionali, le persone fisiche residenti nel territorio regionale.”.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"