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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo VI
Art. 27
1.
Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3(Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse;
b)
le parole  
“decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”
sono sostituite dalle seguenti:  
“decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.
Art. 30
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole
“riconosce e promuove”
sono inserite le seguenti:
“, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.
2.
Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole  
“Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti”
sono inserite le seguenti:  
“, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti”.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove” ;
b)
la lettera d) è abrogata.
Art. 32
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, sono aggiunte le seguenti parole:  
“Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.”.

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