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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo VI
Art. 27
1.
Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3(Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:  
“filantropici e organizzazioni di volontariato”
sono soppresse;
b)
le parole  
“decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).”
sono sostituite dalle seguenti:  
“decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).”.
Art. 30
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole
“riconosce e promuove”
sono inserite le seguenti:
“, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.
2.
Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole  
“Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti”
sono inserite le seguenti:  
“, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti”.
Art. 31
1.
Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola  
“riconosce”
è sostituita dalla seguente:  
“promuove” ;
b)
la lettera d) è abrogata.
Art. 32
1.
Alla fine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, sono aggiunte le seguenti parole:  
“Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), anche ai fini degli articoli 23, 27 e 28.”.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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