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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 13
1.
Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2(Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della Regione Emilia-Romagna, denominate
“Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” ), dopo la parola  
“spiritualità”
sono inserite le seguenti:  
“o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 2sono aggiunte le parole:
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico”.
3.
Alla lettera b) del comma 2 Sito esternole parole:  
“ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”
sono soppresse.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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