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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 30
1.
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole
“riconosce e promuove”
sono inserite le seguenti:
“, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.
2.
Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole  
“Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti”
sono inserite le seguenti:  
“, sempre nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti”.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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