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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 33
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) , dopo le parole
“quarantacinque per cento”
, sono aggiunte le seguenti:
“, maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri”; 
b)
alla lettera b) , la parola
“trenta”
è sostituita dalla seguente:
“quarantacinque”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione dalla prima elezione dei componenti del CORECOM successiva all’entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"

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