LEGGE REGIONALE 12 luglio 2023, n. 7
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 8
Modifica dell’
articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015
1.
Al
comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole
“ai sensi dell'articolo 4, comma 3”
sono sostituite dalle seguenti:
“ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.
Note del Redattore:
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2024, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 23 della presente legge, che sostituisce l’ art. 10, comma 7, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), limitatamente alle parole "La Commissione di cui all’art. 15, comma 7- bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico"