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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione) e ad integrazione dello stesso, detta disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti ed impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione.
2. La presente legge introduce ulteriori semplificazioni delle procedure autorizzative e, per quanto non disciplinato da essa, si osservano le disposizioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 e dalle altre norme in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, nonché quanto previsto dalle norme in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e di valutazione di incidenza.
3. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
4. La Regione e gli enti locali operano, per quanto di competenza, per garantire l’accesso a procedure celeri e trasparenti, assicurando l’armonizzazione e l’integrazione dei propri compiti e funzioni.

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