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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

Art. 4
Sospensione, decadenza e revoca
1. Qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nell’Autorizzazione Unica, ARPAE provvede a notificare una specifica diffida ad adempiere. L’atto di diffida prescrive:
a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto;
b) le modalità e i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L’inosservanza delle prescrizioni indicate nella diffida determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
3. L'Autorizzazione Unica è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto. Salvo che tali condizioni non siano imputabili al titolare, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.

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