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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

Art. 5
Collaudo
1. Le reti e gli impianti oggetto di Autorizzazione Unica sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 marzo 1988 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), con il quale sono state approvate, in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, ARPAE procede ai sensi dell’art. 4, comma 1 della presente legge.
3. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici abilitati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, che non hanno rivestito il ruolo di progettista o di direttore dei lavori.
4. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorizzazione Unica;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'Autorizzazione Unica.
5. Il certificato di collaudo è trasmesso ad ARPAE che, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell’articolo 4, comma 1.

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