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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

Art. 8
Misure di semplificazione
1. La realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo, soggetta a DIL, è consentita fino a dieci chilometri, salvo che per le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree individuate dalla Regione ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), per le quali non opera alcun limite di estensione.
2. La realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi, soggetta a DIL, è consentita fino a cinque chilometri.
3. La realizzazione di reti di media tensione interrati è soggetta a DIL, senza limiti di estensione.
4. La sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza senza limiti, è consentita laddove ciò sia motivato da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e ferme restando le eventuali verifiche obbligatoriamente previste da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.
5. La DIL è presentata al Comune competente per territorio, ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 Sito esterno e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di interventi che interessano territori di due o più Comuni, ogni Comune riceve ed è competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio.
6. Alla DIL si applica il silenzio-assenso, a condizione che non sia stato comunicato un provvedimento di diniego nei termini previsti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022.
7. In caso di alto rischio di perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto o deterioramento della stessa, sono realizzabili in regime di autocertificazione gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari per permettere il ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, senza limiti di estensione. Tali interventi possono avvenire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate per il ripristino del servizio elettrico e, in tale caso, l’autocertificazione ricomprende anche queste tratte.
8. La realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse deve avvenire, in caso di linee interrate, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.
9. Gli interventi di rinnovo e ricostruzione di reti esistenti di media tensione interrati, che non comportino una variazione del tracciato, sono realizzabili in regime di edilizia libera, senza limiti di estensione.
10. Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione. Gli immobili adibiti a cabine elettriche in aree pubbliche, in quanto opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui ricadano in aree di cui all’ art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO. La loro realizzazione non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
11. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
12. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, è autorizzata a introdurre disposizioni e modalità più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, per le finalità di cui all’art. 1, comma 1 della presente legge.

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