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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

Art. 9
Sanzioni
1. L’esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva Autorizzazione Unica o altro titolo abilitativo, ovvero in difformità dagli stessi, è assoggettata a una sanzione amministrativa, a carico del gestore dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 Sito esterno.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

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