Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2023, n. 8

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 192 del 17 luglio 2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
Art. 3 - Procedura autorizzativa ed esproprio
Art. 4 - Sospensione, decadenza e revoca
Art. 5 - Collaudo
Art. 6 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
Art. 7 - Catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici
Art. 8 - Misure di semplificazione
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Clausola valutativa
Art. 12 - Abrogazioni
Art. 13 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione) e ad integrazione dello stesso, detta disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale, al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti ed impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione.
2. La presente legge introduce ulteriori semplificazioni delle procedure autorizzative e, per quanto non disciplinato da essa, si osservano le disposizioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 e dalle altre norme in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, nonché quanto previsto dalle norme in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ferma restando l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e di valutazione di incidenza.
3. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
4. La Regione e gli enti locali operano, per quanto di competenza, per garantire l’accesso a procedure celeri e trasparenti, assicurando l’armonizzazione e l’integrazione dei propri compiti e funzioni.
Art. 2
Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione
1. In sede di progetto definitivo devono essere valutati, secondo le vigenti disposizioni,i valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta.
2. Per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica, ARPAE è tenuta a valutare, con apposito parere, il rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione statale.
Art. 3
Procedura autorizzativa ed esproprio
1. Per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.
2. L’istanza di Autorizzazione Unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, in formato digitale, ad ARPAE che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, provvede ai sensi dalla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).
3. La documentazione progettuale è sottoscritta da un tecnico abilitato anche interno all’azienda che gestisce la rete.
4. Gli oneri e le modalità per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica e della Denuncia di Inizio Lavori (DIL), nonché le direttive per un esercizio omogeneo delle funzioni amministrative sono stabiliti con delibera di Giunta regionale da adottarsi, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con la medesima delibera viene definita anche la disciplina per semplificare le procedure di connessione degli impianti di produzione di energia rinnovabile con la rete di distribuzione di energia elettrica.
Art. 4
Sospensione, decadenza e revoca
1. Qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nell’Autorizzazione Unica, ARPAE provvede a notificare una specifica diffida ad adempiere. L’atto di diffida prescrive:
a) la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto;
b) le modalità e i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L’inosservanza delle prescrizioni indicate nella diffida determina la decadenza dell’Autorizzazione Unica.
3. L'Autorizzazione Unica è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione della costruzione o dell'esercizio della rete e dell’impianto. Salvo che tali condizioni non siano imputabili al titolare, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.
Art. 5
Collaudo
1. Le reti e gli impianti oggetto di Autorizzazione Unica sono sottoposti a collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla messa in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell’interno e dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 marzo 1988 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), con il quale sono state approvate, in esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 Sito esterno (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle reti elettriche esterne.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, ARPAE procede ai sensi dell’art. 4, comma 1 della presente legge.
3. Il collaudatore deve essere scelto tra tecnici abilitati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, che non hanno rivestito il ruolo di progettista o di direttore dei lavori.
4. In sede di collaudo devono accertarsi:
a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorizzazione Unica;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'Autorizzazione Unica.
5. Il certificato di collaudo è trasmesso ad ARPAE che, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Art. 6
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse
1. L’autorità competente può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare al titolare della rete o dell’impianto lo spostamento o la modifica di reti ed impianti autorizzati, definendo un equo indennizzo a carico del soggetto interessato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce variante allo strumento urbanistico ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 7
Catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici
1. L'elenco delle reti e degli impianti realizzati è inviato annualmente ad ARPAE al fine dell’aggiornamento del catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a quindicimila volt.
2. I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica, con le procedure previste con la medesima delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 3 comma 4, forniscono ad ARPAE la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione.
Art. 8
Misure di semplificazione
1. La realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo, soggetta a DIL, è consentita fino a dieci chilometri, salvo che per le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree individuate dalla Regione ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Sito esterno (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), per le quali non opera alcun limite di estensione.
2. La realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi, soggetta a DIL, è consentita fino a cinque chilometri.
3. La realizzazione di reti di media tensione interrati è soggetta a DIL, senza limiti di estensione.
4. La sostituzione dei sostegni esistenti, anche con variazione in altezza senza limiti, è consentita laddove ciò sia motivato da ragioni tecniche, nel rispetto delle norme vigenti e ferme restando le eventuali verifiche obbligatoriamente previste da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.
5. La DIL è presentata al Comune competente per territorio, ferma restando l’acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 Sito esterno e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di interventi che interessano territori di due o più Comuni, ogni Comune riceve ed è competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio.
6. Alla DIL si applica il silenzio-assenso, a condizione che non sia stato comunicato un provvedimento di diniego nei termini previsti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022.
7. In caso di alto rischio di perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto o deterioramento della stessa, sono realizzabili in regime di autocertificazione gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari per permettere il ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, senza limiti di estensione. Tali interventi possono avvenire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate per il ripristino del servizio elettrico e, in tale caso, l’autocertificazione ricomprende anche queste tratte.
8. La realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse deve avvenire, in caso di linee interrate, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.
9. Gli interventi di rinnovo e ricostruzione di reti esistenti di media tensione interrati, che non comportino una variazione del tracciato, sono realizzabili in regime di edilizia libera, senza limiti di estensione.
10. Gli interventi di modifica ed ampliamento delle cabine elettriche esistenti sono soggetti ad autocertificazione. Gli immobili adibiti a cabine elettriche in aree pubbliche, in quanto opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso in cui ricadano in aree di cui all’ art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO. La loro realizzazione non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
11. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
12. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, è autorizzata a introdurre disposizioni e modalità più favorevoli in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, per le finalità di cui all’art. 1, comma 1 della presente legge.
Art. 9
Sanzioni
1. L’esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva Autorizzazione Unica o altro titolo abilitativo, ovvero in difformità dagli stessi, è assoggettata a una sanzione amministrativa, a carico del gestore dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, per un importo da euro 1.032,00 a euro 10.329,00.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonché in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 Sito esterno.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Per i procedimenti di Autorizzazione e di DIL in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza di Autorizzazione Unica o una nuova DIL ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022 e della presente legge.
Art. 11
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto all’Assemblea legislativa dello stato di attuazione della legge e delle misure di semplificazione adottate, predisponendo, a cadenza triennale, una relazione alla Commissione assembleare competente.
Art. 12
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice