LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 26 - Modifica all’
articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.
Capo I
Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese
Art. 2
Inserimento dell’
articolo 8 bis nella legge regionale n. 2 del 2018
1.
Dopo l’
articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Art. 8 bis
Sostegno ai locali di musica dal vivo
1.
La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2.
La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018
Art. 4
Modifica dell’
articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018
1.
Al
comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole
“agli articoli 3, 5, 7 e 8”
sono sostituite dalle seguenti:
“agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.”.
Art. 5
Modifica dell’
articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole
“dell’elenco di cui all’articolo 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.
Capo II
Territorio e Ambiente
Art. 6
Modifica alla
legge regionale n. 42 del 1984
1.
Alla
lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole
“anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso”
sono soppresse.
Art. 7
Modifica alla
legge regionale n. 32 del 1988
1.
Al
comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) le parole
“Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“Regione, che per le finalità del presente titolo esercita le relative attività gestionali attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) ai sensi della
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), di seguito “ Amministrazione competente””.
Art. 8
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
All’
articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
All’
articolo 7 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 10
Modifiche all’
articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
All’
articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 11
Modifiche all’
articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
All’
articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 12
Modifica all’
articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Al
comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole
“della Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“dell’Amministrazione competente”.
Art. 13
Modifica all’
articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Al
comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole
“dalla Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“dall’Amministrazione competente”.
Art. 14
Modifica all’
articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Il primo periodo del
comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 32 del 1988 è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione competente, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza la sospensione totale o parziale dell’attività.”.
Art. 15
Modifica all’
articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Al
comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole
“La Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“L’Amministrazione competente”.
Art. 16
Modifiche all’
articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
All’
articolo 20 della legge regionale n. 32 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 17
Modifica all’
articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Ai
commi 1 e 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1988 le parole
“dalla Giunta regionale”
sono sostituite dalle seguenti:
“dall’Amministrazione competente”.
Art. 18
Modifica all’
articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1989
1.
Al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
“In caso di revoca per inattività, l’incarico può essere rinnovato previa frequentazione di un corso di aggiornamento di cui al comma 4 dell’articolo 4.”.
Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023
1.
In conseguenza degli effetti degli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna dal 1° maggio 2023, per i Comuni rientranti nel campo di applicazione dello stato di emergenza tutti i termini per la realizzazione degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate 2022-2027, sono prorogati di un anno, fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa statale e dell’Unione europea.
2.
La proroga di cui al comma 1 ha effetto anche rispetto ai termini degli adempimenti previsti nei contratti di servizio dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani finalizzati alla realizzazione dei medesimi obiettivi.
Art. 20
Modifiche all’
articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
All’
articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 1, le parole
“A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dal sisma”
sono sostituite dalle seguenti:
“A fini di condivisione solidaristica sull’intero bacino di ambito dell’Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi calamitosi subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata dalla calamità”
;
e)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis.
Nell’anno 2023 il fondo (alimentato dai Piani Economici Finanziari anno 2024) è destinato prioritariamente a dare copertura ai danni non sostenibili dai soli utenti del servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi dell’alluvione avvenuta a maggio 2023, indicati nell’elenco allegato al
decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).”.
Art. 21
Modifiche alla
legge regionale n. 23 del 2011
1.
All’
articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6.
La Regione promuove le forme di partecipazione di cui alla
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3). A tal fine si raccorda con il nucleo tecnico della partecipazione di cui all'
articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2018.”.
Capo III
Disciplina della polizia amministrativa locale
Art. 22
Modifiche all’
articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Al
comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), le parole
“dai commi 2, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 2 e 3”.
Art. 23
Inserimento di nuova sezione nella
legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente sezione:
Art. 24
Inserimento dell’
articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 sexies
Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1.
La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2.
I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.”.
Art. 25
Inserimento dell’
articolo 19 septies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 sexies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 septies
Supporto psicologico
1.
La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2.
La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3.
Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”.
Capo IV
Sanità
Art. 26
Modifica all’
articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017
1.
Dopo la
lettera q ter) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente:
Capo V
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 27
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.