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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023

Capo I
Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese
Art. 2
1. Dopo l’ articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:
“Art. 8 bis
Sostegno ai locali di musica dal vivo
1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale n. 2 del 2018
1. Dopo l’ articolo 8 bis della legge regionale n. 2 del 2018 è inserito il seguente:
"Art. 8 ter
Elenco dei locali di musica dal vivo
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco dei locali di musica dal vivo di cui all'articolo 8 bis sono stabiliti dalla Giunta regionale.".
Art. 4
1.
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole
“agli articoli 3, 5, 7 e 8”
sono sostituite dalle seguenti:
“agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.”.
Art. 5
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2018, le parole
“dell’elenco di cui all’articolo 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter”.

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