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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023

Capo III
Disciplina della polizia amministrativa locale
Art. 22
1.
Al comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), le parole  
“dai commi 2, 3, 4 e 5”
sono sostituite dalle seguenti:  
“dai commi 2 e 3”.
Art. 23
Inserimento di nuova sezione nella legge regionale n. 24 del 2003
1. Dopo l’ articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente sezione:
“Sezione V  bis
Promozione del benessere degli operatori della polizia locale”
Art. 24
1. Dopo l’ articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 sexies
Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2. I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.”.
Art. 25
1. Dopo l’ articolo 19 sexies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 septies
Supporto psicologico
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene la promozione di una cultura del benessere psico-fisico degli operatori, nonché la tutela e il sostegno, anche psicologico ed emotivo, degli operatori a fronte di eventi straordinari e della microconflittualità quotidiana.
2. La Regione Emilia-Romagna può altresì prevedere, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 15, l’attivazione di percorsi e strumenti per il supporto psicologico degli operatori, anche di carattere sperimentale, nonché attraverso l’attuazione di raccomandazioni tecniche.
3. Gli enti locali possono promuovere le azioni di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, nonché valorizzando esperienze quali gruppi di autoaiuto, sportelli di ascolto o altri strumenti di sostegno psicologico per lo stress lavorativo e la microconflittualità quotidiana.”.

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