LEGGE REGIONALE 28 luglio 2023, n. 10
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2023-2025
BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023
Art. 24
Inserimento dell’
articolo 19 sexies nella legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l’
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003, nella Sezione V bis, è inserito il seguente:
“Art. 19 sexies
Prevenzione, formazione e analisi dei rischi lavorativi
1.
La Regione Emilia-Romagna, assumendo come valore il benessere psico-fisico degli operatori di polizia locale, anche inteso quale benessere organizzativo, nell’ambito delle attività e iniziative di cui all’articolo 18, promuove azioni orientate alla formazione e aggiornamento professionale, allo studio ed analisi degli specifici rischi lavorativi, in ottica di prevenzione e di monitoraggio dei fenomeni.
2.
I comandi di polizia locale possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.”.